Defiscalizzazione Accise Impianti Fotovoltaici

post

Esenzione Accise per Impianti Fotovoltaici

(regolamentata dall’art. 52 del Testo Unico delle Accise)

Riduzione dell’aliquota sull’Energia Elettrice per gli Impianti Fotovoltaici

La divisione Accise di 3AR offre un servizio di espletamento pratiche per la defiscalizzazione accise riguardante l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici. L’esenzione accise per gli impianti fotovoltaici costituisce di fatto un importante alleggerimento nelle spese aziendali e aiuta a mantenere una competitività su mercato.

I beneficiari

Secondo l’art. 52 del Testo Unico delle Accise

Non è sottoposta ad accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW

inoltre

E’ esente dall’accisa l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

 

Modalità di richiesta esenzione

L’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, come abbiamo detto in precedenza non è sottoposta al regime delle accise, pertanto, gli esercenti di tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico, sia che utilizzino l’energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete.

In caso di cessione alla rete dell’energia elettrica prodotta è però opportuno che all’impianto sia assegnato da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli un codice ditta allo scopo di consentire a chi assume in carico l’energia elettrica di poter indicare l’identificativo del cedente nella propria dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda invece gli impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza superiore a 20 kW, va distinto tra quelli che producono energia elettrica per essere auto-consumata e quella che interamente viene ceduta alla rete.

In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell’impianto) il soggetto esercente l’officina di produzione deve farne preventiva denuncia all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente, il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale.

Nel secondo caso, ovvero l‘energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, il soggetto esercente l’officina di produzione, ai sensi dell’art. 53-bis del Testo Unico, deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all’avvio dell’attività di produzione.
In entrambi i casi sopra esposti, dovrà essere inviata la dichiarazione annuale prevista, rispettivamente, al comma 8 dell’art. 53 e al comma 3 dell’art. 53-bis del richiamato Testo Unico.

3AR Accise è al tuo fianco

La divisione Accise è il tuo aiuto concreto e completo per la richiesta di esenzione accise. Attraverso la nostra consulenza potrai avere i seguenti vantaggi:

  • Risparmiare tempo, ci occupiamo noi dell’espletamento pratiche;
  • Soluzioni personalizzate, ogni Ufficio Dogane ha le sue regole, noi creiamo soluzioni adatte per offrirti un servizio su misura;
  • Innovazione continua, i nostri contatori sono sempre al passo con le tecnologie;
  • Abbassamento costi, grazie al nostro servizio potrai recuperare parte delle spese riguardanti l’energia.

Contattaci ora per una consulenza 0573 558573

[Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]

Seguici anche su Facebook, LinkedIn e Instagram