Comunicazione Agenzia delle Dogane – Gennaio 2021

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(riferimento legge del 27 Dicembre 2019, n. 160)

Oggetto: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di merci ovvero di persone. Art. 24 ter del D. Lgs 502/1995, P.to 4 bis Tabella A – D.P.R 277/2000

Con rifermento all’argomento dell’oggetto sopracitato si riporta la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane sulla modifica dei requisiti per gli autotrasportatori per la richiesta di rimborso accise.

Informativa del 29 Dicembre 2020

A: Imprese interessate all’agevolazione trasporti

A decorrere dal 1° ottobre 2020 sono esclusi dall’applicazione dell’aliquota di accisa prevista dal numero 4-bis della tabella A allegata al D. Lgs. n. 504/95, e dal conseguente rimborso, i consumi di gasolio impiegato dai di veicoli di categoria euro 3 o inferiore.
Ciò per effetto dell’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022) che ha disposto una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter in materia di gasolio commerciale.

Inoltre, in applicazione della intervenuta modifica legislativa, si comunica, altresì, che:

A partire dal 1° gennaio 2021 non saranno ammessi all’agevolazione di che trattasi i consumi di gasolio impiegato come carburante per i veicoli di categoria euro 4 o inferiore.

Perciò gli esercenti interessati alla fruizioni del beneficio fiscale in argomento per i consumi dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dovranno porre medesima attenzione nella compilazione della dichiarazione riferita al 1° trimestre 2021.

Le imprese in argomento, nella dichiarazione resa per il 4° trimestre 2020 e per il 1° trimestre 2021 dovranno puntualmente attestare l’insussistenza della descritta condizione (impiego di veicoli categoria euro 3 e veicoli di categoria euro 4 o inferiori).

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[Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli]

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